XV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI (3-28 ottobre)

I giovani, la fede e il discernimento vocazionale

Istruzione sulla celebrazione delle Assemblee Sinodali e sull'attività della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi

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PARTE I. I SOGGETTI

Capitolo I. Il Romano Pontefice

Art. 1

L’autorità del Romano Pontefice

§1.

Al Romano Pontefice, cui il Sinodo dei Vescovi è direttamente sottoposto, compete:

1º convocare il Sinodo dei Vescovi ogni volta che lo ritenga opportuno e designare il luogo in cui tenere le Assemblee;

2º stabilire in tempo opportuno il tema o i temi da trattare, ricorrendo anche alla consultazione dell’Episcopato secondo le modalità che avrà giudicato più convenienti;

3º confermare l’elezione dei Membri e nominarne altri;

4º presiedere le Assemblee del Sinodo personalmente o attraverso altri;

5º decidere del Documento finale;

6° ratificare ed eventualmente promulgare il Documento finale quando, in casi determinati, abbia concesso al Sinodo potestà deliberativa;

7º concludere, aggiornare, trasferire, sospendere e sciogliere il Sinodo;

§ 2.

In caso di Sede Apostolica vacante o impedita dopo la convocazione dell’Assemblea Sinodale o durante la sua celebrazione, essa viene immediatamente sospesa, fino a decisione del nuovo Romano Pontefice.

Capitolo II
I Membri o Padri Sinodali

Art. 2

Membri dell’Assemblea Generale Ordinaria

Sono Membri dell’Assemblea Generale Ordinaria:

a) i Patriarchi, gli Arcivescovi Maggiori, i Metropoliti delle Chiese Metropolitane sui iuris delle Chiese Orientali Cattoliche o, in caso di impedimento, il Vescovo, possibilmente competente sul tema da trattare, designato dal Patriarca, dall’Arcivescovo Maggiore, dal Metropolita delle Chiese Metropolitane sui iuris, con il consenso del Sinodo dei Vescovi ovvero del Consiglio dei Gerarchi della Chiesa alla quale presiedono;

b) i Vescovi eletti dai Sinodi dei Vescovi e dai Consigli dei Gerarchi delle Chiese Orientali Cattoliche;

c) i Vescovi eletti dalle Conferenze Episcopali;

2° i Membri del Consiglio Ordinario della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi;

3º i Capi dei Dicasteri della Curia Romana insigniti del munus episcopale, indicati dal Romano Pontefice;

4° dieci Chierici appartenenti a Istituti di vita consacrata, eletti dai rispettivi organismi di rappresentanza dei Superiori Generali;

5° alcuni altri nominati dal Romano Pontefice.

Art. 3

Membri dell’Assemblea Generale Straordinaria

Sono Membri dell’Assemblea Generale Straordinaria:

a) i Patriarchi, gli Arcivescovi Maggiori, i Metropoliti delle Chiese Metropolitane sui iuris delle Chiese Orientali Cattoliche o, in caso di impedimento, il Vescovo designato a norma dell’art. 2, 1°, a);

b) i Presidenti delle Conferenze Episcopali o, in caso di impedimento, il primo dei Vice Presidenti;

2° i Vescovi membri del Consiglio della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi per la preparazione dell’Assemblea Generale Straordinaria;

3° i Capi dei Dicasteri della Curia Romana insigniti del munus episcopale, indicati dal Romano Pontefice;

4° tre Moderatori Supremi di Istituti di vita consacrata, eletti dai rispettivi organismi di rappresentanza dei Superiori Generali

5° alcuni altri nominati dal Romano Pontefice.

Art. 4

Membri dell’Assemblea Speciale

Sono Membri dell’Assemblea Speciale:

1º 

a) i Patriarchi, gli Arcivescovi Maggiori, i Metropoliti delle Chiese Metropolitane sui iuris delle Chiese Orientali Cattoliche o, in caso di impedimento, il Vescovo designato a norma dell’art. 2, 1°, a), che abbiano circoscrizioni ecclesiastiche sulle aree geografiche per le quali è stata convocata l’Assemblea;

b) i Vescovi appartenenti alle aree geografiche per le quali il Sinodo dei Vescovi è stato convocato, designati secondo i criteri determinati dal Romano Pontefice;

2° i Vescovi membri del Consiglio della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi per la preparazione dell’Assemblea Speciale;

3° i Capi dei Dicasteri della Curia Romana insigniti del munus episcopale, indicati dal Romano Pontefice;

4° alcuni Chierici appartenenti a Istituti di vita consacrata, eletti dai rispettivi organismi di rappresentanza dei Superiori Generali, designati nel numero e secondo i criteri determinati dal Romano Pontefice;

5° alcuni altri nominati dal Romano Pontefice.

Art. 5

Membri di altri tipi di Assemblee

Nel caso in cui, a norma dell’art. 1 § 3 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio, il Romano Pontefice abbia convocato un’Assemblea del Sinodo secondo altre modalità da lui stesso stabilite, spetta a lui determinare i criteri di designazione dei Membri.

Art. 6

Membri di nomina pontificia in tutte le Assemblee

Alle singole Assemblee partecipano anche i Membri, Vescovi o Chierici appartenenti a Istituti di vita consacrata o anche altri Chierici esperti, nominati dal Romano Pontefice, fino al 15% del numero dei Membri designati ex officio ed ex electione.

Art. 7

Elezione dei Membri

§ 1.

1º I Membri dell’Assemblea Generale Ordinaria, di cui all’art. 2, 1°, b) c), nonché i loro Sostituti, sono eletti in seduta plenaria e con suffragio segreto dai rispettivi Sinodi dei Vescovi, Consigli dei Gerarchi delle Chiese Orientali Cattoliche e Conferenze Episcopali.

2º Tali elezioni sono fatte a norma del C.I.C., can. 119, 1°, e del C.C.E.O., can. 956, § 1. Qualora siano da eleggere più Membri, si svolga uno scrutinio per ogni singola elezione.

3º Il numero dei Membri da eleggere è così determinato:

a) per ogni Sinodo dei Vescovi o Consiglio dei Gerarchi delle Chiese Cattoliche Orientali che abbia da 26 a 50 membri un rappresentante (e un sostituto); se ha più di 50 membri due rappresentanti (e un sostituto);

b) per ogni Conferenza Episcopale che non abbia più di 25 membri un rappresentante (e un sostituto); se ha da 26 a 50 membri, due rappresentanti (e un sostituto); se ha da 51 a 100 membri, tre rappresentanti (e due sostituti); se ha da 101 a 200 membri, quattro rappresentanti (e due sostituti); se ha più di 200 membri, cinque rappresentanti (e tre sostituti).

4° Nell’eleggere i Vescovi si dovrà attentamente considerare non solo la loro scienza e prudenza in genere, ma anche la conoscenza, teorica e pratica, della materia che sarà trattata nell’Assemblea.

5° I Capi delle Chiese Orientali Cattoliche e i Presidenti delle Conferenze Episcopali comunicheranno i nomi degli eletti al Segretario Generale, attraverso il Rappresentante Pontificio della rispettiva Nazione, almeno cinque mesi prima dell’apertura dell’Assemblea.

§ 2.

1° L’elezione dei Membri degli Istituti di vita consacrata per i diversi tipi di Assemblea si svolge a norma del § 1, 2° di questo articolo.

2° Nell’eleggere i Membri degli Istituti di vita consacrata si dovrà tener conto non soltanto della loro scienza e prudenza in genere, ma anche della conoscenza, teorica e pratica, della materia che sarà trattata nell’Assemblea.

3° Il Presidente dell’Unione dei Superiori Generali comunicherà i nomi degli eletti al Segretario Generale almeno cinque mesi prima dell’apertura dell’Assemblea.

§ 3.

1° Tutte le elezioni devono essere confermate dal Romano Pontefice.

2° I nomi degli eletti non divengono di pubblico dominio, finché la loro elezione non è stata confermata dal Romano Pontefice.

 

Capitolo III. La Segreteria Generale

Art. 8

Il Segretario Generale

§ 1.

Il Segretario Generale, nominato dal Romano Pontefice a norma dell’art. 22, § 3 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio, dirige le attività della Segreteria Generale, presiedendone le riunioni in caso di assenza del Romano Pontefice, e ne sottoscrive gli atti.

§ 2.

Il Segretario Generale nomina gli Officiali della Segreteria, che da lui dipendono.

§ 3.

È compito del Segretario Generale comunicare al Romano Pontefice tutto ciò che concerne le attività della Segreteria Generale.

§ 4.

Nella fase preparatoria dell’Assemblea del Sinodo compete al Segretario Generale:

1º pubblicare i Documenti necessari all’avvio della fase preparatoria dell’Assemblea del Sinodo, a norma dell’art. 6 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio, e raccogliere i risultati della consultazione ecclesiale, a norma dell’art. 7 della medesima Costituzione Apostolica;

2° convocare la Riunione presinodale, a norma dell’art. 8 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio;

3° nominare e presiedere la Commissione preparatoria, a norma dell’art. 10 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio;

4° comunicare e pubblicare la nomina, fatta dal Romano Pontefice, del Presidente Delegato, del Relatore Generale e del Segretario Speciale di ogni Assemblea;

5° sottoporre al Romano Pontefice l’elenco dei Membri eletti a norma dell’art. 3 della presente Istruzione per la necessaria conferma;

6° comunicare e pubblicare i nomi dei Padri Sinodali confermati o nominati dal Romano Pontefice;

7° nominare, dopo aver sentito il Relatore Generale e il Segretario Speciale, gli Esperti, gli Uditori e, se vi sono, gli Invitati Speciali;

8° pubblicare i nomi dei Delegati Fraterni designati dalle rispettive Chiese e Comunità Ecclesiali non ancora in piena comunione con la Chiesa Cattolica;

9° trasmettere con congruo anticipo ai Padri Sinodali i Documenti relativi all’Assemblea del Sinodo;

10° curare l’elaborazione e la pubblicazione del Regolamento dell’Assemblea del Sinodo.

§ 5.

Nella fase celebrativa dell’Assemblea del Sinodo compete al Segretario Generale:

1° tenere una Relazione iniziale, per esporre l’attività della fase preparatoria e illustrare le procedure che saranno adottate nel corso dell’Assemblea;

2° preparare e comunicare il calendario dei lavori, distribuendo con opportuno criterio le Congregazioni Generali e le Sessioni dei Circoli Minori a norma dell’art. 14 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio;

3° determinare l’ordine e la durata massima degli interventi dei Padri Sinodali durante le Congregazioni Generali;

4° costituire i Circoli Minori e comunicarne la composizione, a norma dell’art. 14 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio;

5° tenere comunicazioni per informare sui diversi aspetti procedurali;

6° curare che, nel corso dei lavori, siano attentamente rispettate le norme.

7° preoccuparsi che tutti i Membri possano partecipare attivamente e che gli incarichi siano adeguatamente ripartiti;

8° predisporre la conservazione degli atti in appositi archivi.

§ 6.

Nella fase attuativa dell’Assemblea del Sinodo compete al Segretario Generale:

1° collaborare con il Capo del Dicastero della Curia Romana competente per il tema del Sinodo per promuovere l’attuazione, a norma dell’art. 20 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio;

2° costituire e presiedere la Commissione per l’attuazione, a norma dell’art. 21 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio.

Art. 9

Il Sottosegretario

§ 1.

Il Sottosegretario collabora con il Segretario Generale in tutte le sue funzioni.

§ 2.

Spetta al Sottosegretario, tramite i suoi collaboratori, raccogliere e distribuire gli atti e i documenti dell’Assemblea del Sinodo.

§ 3.

Il Sottosegretario riceve personalmente le notificazioni di assenza alle riunioni, trasmettendole al Presidente Delegato e al Segretario Generale.

Art. 10

Il Consiglio Ordinario della Segreteria Generale

§ 1.

Il Consiglio Ordinario della Segreteria Generale è composto da ventuno Membri.

§ 2.

A norma dell’art. 24 § 2 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio un Membro è eletto tra i Capi e i Vescovi eparchiali delle Chiese Orientali Cattoliche membri dell’Assemblea Generale Ordinaria.

§ 3.

Quindici Membri sono eletti tra i Vescovi diocesani di rito latino membri dell’Assemblea Generale Ordinaria: due la cui sede si trovi in America Settentrionale; tre la cui sede si trovi in America Latina; tre la cui sede si trovi in Europa; tre la cui sede si trovi in Africa; tre la cui sede si trovi in Asia; uno la cui sede si trovi in Oceania.

§ 4.

A norma dell’art. 24 § 2 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio, a costoro si aggiungono il Capo del Dicastero della Curia Romana competente per il tema del Sinodo stabilito dal Romano Pontefice, nonché quattro Vescovi nominati dal Romano Pontefice.

§ 5.

Le suddette elezioni si tengono prima della conclusione dell’Assemblea Generale Ordinaria a scrutinio segreto a norma del C.I.C., can. 119, 1°, e del C.C.E.O., can. 956, § 1, svolgendo uno scrutinio per ogni singola elezione.

§ 6.

Il Consiglio Ordinario è convocato dal Segretario Generale ogni volta che ciò sembri opportuno.

Art. 11

Gli altri Consigli della Segreteria Generale

§ 1.

I Consigli per la preparazione dell’Assemblea Generale Straordinaria e dell’Assemblea Speciale, di cui all’art. 25 § 1 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio, sono convocati dal Segretario Generale ogni volta che ciò sembri opportuno.

§ 2.

1° I Consigli della Segreteria Generale per l’attuazione dell’Assemblea Generale Straordinaria e dell’Assemblea Speciale, di cui all’art. 25 § 3 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio, sono composti da quindici Membri, di cui dodici eletti dalla rispettiva Assemblea secondo i criteri stabiliti dal Romano Pontefice e gli altri nominati dal Romano Pontefice.

2° Tali Consigli sono convocati dal Segretario Generale ogni volta ciò sembri opportuno.

Capitolo IV. Incarichi e organismi durante le Assemblee del Sinodo

Art. 12

Il Presidente Delegato

§ 1.

Il Presidente Delegato presiede l’Assemblea del Sinodo in nome e per autorità del Romano Pontefice.

§ 2.

Se il Romano Pontefice ha incaricato più di uno a presiedere l’Assemblea, essi svolgeranno l’incarico succedendosi tra loro secondo l’ordine stabilito dallo stesso Romano Pontefice nel documento di nomina.

§ 3.

Sciolta l’Assemblea, cessa la funzione del Presidente Delegato.

Art. 13

Il Relatore Generale

§ 1.

Il Relatore Generale tiene una Relazione all’inizio dell’Assemblea del Sinodo, per esporre la materia da trattare, illustrare il Documento di lavoro e precisare i punti su cui verterà la discussione.

§ 2.

Tale Relazione dovrà pervenire al Segretario Generale con un congruo anticipo rispetto all’inizio dell’Assemblea del Sinodo.

§ 3.

Durante i lavori assembleari, il Relatore Generale presiede alla preparazione del Documento finale da sottoporre all’approvazione dei Padri e lo presenta in Congregazione Generale.

§ 4.

Se le circostanze lo suggeriscono, il Relatore Generale tiene altre comunicazioni durante lo svolgimento dei lavori assembleari, per riassumere gli argomenti emersi dal dibattito in Aula, chiarire alcuni punti, illustrare i progressi nell’elaborazione del Documento finale.

§ 5.

Sciolta l’Assemblea, cessa la funzione del Relatore Generale.

Art. 14

Il Segretario Speciale

§ 1.

Il Segretario Speciale assiste il Relatore Generale in tutte le sue funzioni, in virtù della sua competenza sul tema del Sinodo, coordinando, sotto la direzione del medesimo, il lavoro degli Esperti e curando la redazione del Documento finale.

§ 2.

Se le circostanze lo suggeriscono, possono essere nominati più Segretari Speciali.

§ 3.

Il Segretario Speciale è a disposizione del Romano Pontefice, del Presidente Delegato, del Relatore Generale e del Segretario Generale per approntare documenti e tenere comunicazioni di fronte ai Padri Sinodali. Anche un Esperto particolarmente competente sulle materie dibattute in Aula può intervenire, se espressamente incaricato.

§ 4.

Sciolta l’Assemblea, cessa la funzione del Segretario Speciale.

Art. 15

La Commissione per l’Informazione

§ 1.

La Commissione per l’Informazione è composta da: il Presidente e il Segretario, nominati dal Romano Pontefice, il Segretario Generale, il Sottosegretario, il Segretario Speciale, il Prefetto del Dicastero per la Comunicazione, il Direttore della Sala Stampa, nonché cinque Membri eletti dall’Assemblea secondo il Regolamento dell’Assemblea del Sinodo.

§ 2.

Spetta alla Commissione stabilire criteri e modi per la diffusione delle notizie.

§ 3.

Sui singoli argomenti si possono svolgere conferenze stampa da parte dei Padri Sinodali designati dal Presidente della Commissione.

Art. 16

La Commissione per la redazione del Documento finale

§1.

All’inizio dell’Assemblea del Sinodo si costituisce la Commissione per la redazione del Documento finale, di cui all’art. 17 § 2 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio.

§ 2.

La Commissione per la redazione del Documento finale è formata da: il Relatore Generale, che la presiede; il Segretario Generale; il Segretario Speciale, che ne è il segretario; cinque Membri eletti in rappresentanza delle diverse aree continentali (uno per l’America, uno per l’Europa, uno per l’Africa, uno per l’Asia, uno per l’Oceania); alcuni Membri nominati dal Romano Pontefice.

§ 3.

L’elezione dei Membri della Commissione per la redazione del Documento finale si svolge a norma del C.I.C., can. 119, 1°, e del C.C.E.O., can. 956, § 1, svolgendo uno scrutinio per ogni singola elezione.

Art. 17

Le Commissioni di studio

§ 1.

Le Commissioni di studio, di cui all’art. 16 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio, sono formate da undici Membri e altri Partecipanti, esperti nella materia, dei quali otto vengono eletti dall’Assemblea e tre sono nominati dal Romano Pontefice.

§ 2.

L’elezione dei Membri delle Commissioni di studio si svolge a norma del C.I.C., can. 119, 1°, e del C.C.E.O., can. 956, § 1, svolgendo uno scrutinio per ogni singola elezione.

§ 3.

Il Presidente e il Segretario delle Commissioni di studio sono eletti da e tra i loro membri a norma del C.I.C., can. 119, 1°, e del C.C.E.O., can. 956, § 1.

§ 4.

Quando la Commissione di studio ha raggiunto le sue conclusioni, queste sono illustrate all’Assemblea del Sinodo dal Presidente della Commissione.

Art. 18

Costituzione e compiti della Commissione per le Controversie

All’inizio di ogni Assemblea è costituita dal Romano Pontefice una Commissione di tre Membri con il compito di esaminare adeguatamente le controversie presentate e di sottoporle al Romano Pontefice stesso.

Art. 19

Membri eleggibili nelle Commissioni

Membro di ogni Commissione può essere eletto qualunque Padre Sinodale, eccettuati il Presidente Delegato, il Segretario Generale, il Sottosegretario, il Relatore Generale e il Segretario Speciale, evitando il cumulo di funzioni.

Art. 20

Incarichi e organismi per l’Assemblea Speciale e altri tipi di Assemblea

Il Regolamento dell’Assemblea Speciale o dell’Assemblea prevista dall’art. 1 § 3 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio può derogare alla costituzione dei suddetti incarichi e organismi e stabilire quali altri debbano essere eventualmente costituiti.

 

PARTE II. LE PROCEDURE

Capitolo I. Liturgie, vesti, precedenze, lingue, assenze, segreto, voto sulle procedure, modalità di espressione del voto

Art. 21

Celebrazioni liturgiche durante l’Assemblea

§ 1.

L’Assemblea del Sinodo si apre con la celebrazione dell’Eucaristia, l’intronizzazione del Libro dei Vangeli e il canto del Veni, Creator Spiritus.

§ 2.

L’Assemblea Sinodale, riunita in Congregazione Generale o nei Circoli Minori, si apre ogni giorno con la celebrazione della Liturgia delle Ore.

§ 3.

L’Assemblea del Sinodo si chiude con il canto del Te Deum e la celebrazione dell’Eucaristia.

Art. 22

Vesti d’uso in assemblea

Nelle Congregazioni Generali i Membri, ai quali compete, usano l’abito piano; gli altri la veste propria.

Art. 23

Ordine di precedenza

Per la precedenza si osservano le prescrizioni canoniche e consuetudinarie.

Art. 24

Lingue ufficiali dell’Assemblea

Le lingue ufficiali dell’Assemblea sono fatte conoscere con congruo anticipo ai Membri dalla Segreteria Generale.

Art. 25

Obbligo di notificare l’assenza

Chi non può partecipare alle singole riunioni deve notificare il motivo della sua assenza al Presidente Delegato e al Segretario Generale attraverso il Sottosegretario.

Art. 26

Obbligo di osservare il segreto

Coloro che partecipano al Sinodo sono legati al segreto pontificio per quanto riguarda i pareri e il voto dei singoli.

Art. 27

Voto sulle procedure

Ogni volta che si pone una questione di procedura, la soluzione viene presa con voto a maggioranza assoluta.

Art. 28

Modalità di espressione del voto

Le modalità di espressione del voto sono determinate dalla Segreteria Generale.

Capitolo II. Discussione degli argomenti

Art. 29

Discussione degli argomenti nelle Congregazioni Generali

§ 1.

1º Dopo le Relazioni del Segretario Generale e del Relatore Generale e all’inizio di ogni successiva Congregazione Generale, il Presidente Delegato annunzia l’argomento da discutere e invita a parlare i Membri che ne hanno fatto richiesta, secondo la lista predisposta dalla Segreteria Generale.

2º I Padri, che hanno chiesto la parola, sono tenuti a riferirsi con precisione al Documento di lavoro presentato dal Relatore Generale, a consegnare con congruo anticipo i loro interventi per iscritto alla Segreteria Generale e a mantenere i loro interventi entro la durata massima stabilita dal Segretario Generale.

3° Benché non sussista vincolo di mandato, è bene che i Padri Sinodali designati per ufficio o per elezione si facciano portatori del parere espresso dagli Organismi che rappresentano e della consultazione effettuata presso le Chiese particolari da cui provengono, ai sensi del n. 6 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio.

4º A riguardo di una medesima questione sia uno solo il Padre che parla a nome dell’Organismo che rappresenta.

§ 2.

Qualora siano in molti ad aver chiesto la parola, i Padri sono pregati di non ripetere quanto altri hanno già esposto, limitandosi a un breve cenno su quanto già detto.

§ 3.

Gli interventi consegnati per iscritto alla Segreteria Generale, anche se non vengono pronunciati, sono considerati allo stesso modo di quelli pronunciati in Aula.

§ 4.

1° I tempi dedicati al libero scambio di opinioni tra i Membri sugli argomenti in corso di trattazione, di cui all’art. 15 § 2 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio, hanno luogo secondo i modi stabiliti dal Segretario Generale d’intesa col Presidente Delegato.

2° In quell’occasione un Padre, dopo aver ascoltato le opinioni degli altri, può rispondere o fare obiezioni.

3° Gli oratori possono intervenire a nome di più Membri, indicandone i nomi.

§ 5.

Compete al Presidente Delegato concedere la parola agli Uditori, ai Delegati Fraterni e, se vi sono, agli Invitati Speciali, a norma dell’art. 15 § 3 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio.

Art. 30

Discussione degli argomenti nei Circoli Minori

§ 1.

Oltre che nelle Congregazioni Generali, la discussione degli argomenti prosegue nei Circoli Minori, costituiti a norma dell’art. 14 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio. Tali Circoli si riuniscono per un numero congruo di sessioni.

§ 2.

I Circoli Minori sono costituiti su base linguistica. I singoli Padri Sinodali partecipano al Circolo che viene loro assegnato, tenendo conto delle lingue scelte da loro stessi. Tutti e singoli i Circoli trattano gli stessi argomenti.

§ 3.

Gli Uditori, i Delegati Fraterni e, se vi sono, gli Invitati Speciali prendono parte, senza diritto di voto, ai Circoli Minori, intervenendo su invito del Moderatore. Vi partecipano anche gli Esperti, offrendo chiarimenti quando necessario in ragione della loro competenza.

§ 4.

Nei Circoli Minori il confronto tra i Padri Sinodali ha lo scopo di portare a un consenso generale o comunque più ampio possibile, che si esprime nell’elaborazione di modi comuni al Documento di lavoro. Tuttavia si dovrà sempre tener conto di ogni opinione opposta o diversa.

Art. 31

Moderatore, Relatore e Segretario dei Circoli Minori

§ 1.

In ogni Circolo Minore i Padri Sinodali eleggono tra loro un Moderatore e un Relatore. Tali elezioni avvengono all’inizio della prima sessione a norma del C.I.C., can. 119, 1°, e del C.C.E.O., can. 956, § 1.

§ 2.

Spetta al Moderatore di ogni Circolo Minore:

- enunciare gli argomenti proposti;

- guidare la discussione;

- curare che la discussione non esca dal tema o dagli argomenti stabiliti;

- promuovere la partecipazione attiva dei Membri;

- decidere quale argomento, qualora si dia questa o quella necessità per mancanza di tempo, debba essere trattato prima di altri e stabilire i tempi concessi agli interventi;

- presiedere alle votazioni.

§ 3.

Spetta al Relatore di ogni Circolo Minore:

- fare la sintesi alla fine delle singole sessioni delle opinioni espresse, di quelle concordi come di quelle discordi;

- presiedere all’elaborazione di modi che rispecchino le opinioni prevalenti tra i Membri del Circolo;

- preparare al termine della discussione una Relazione, che contenga tutte le opinioni espresse, sia quelle concordi che quelle discordi;

- leggere in Assemblea la Relazione.

§ 4.

Segretario di ciascun Circolo Minore sarà un Assistente della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi.

Spetta al Segretario di ogni Circolo Minore:

- assistere il Moderatore e il Relatore;

- adempiere alle eventuali richieste da parte dei Membri del Circolo;

- redigere il verbale delle sessioni del Circolo da consegnare alla Segreteria Generale.

Articolo 32

Votazione nei Circoli Minori e Relazione in Aula

§ 1.

1° Al termine della discussione sul tema assegnato, i Membri del Circolo Minore votano i modi di cui all’art. 30 § 4.

2° I voti sui modi sono espressi con la formula placetnon placet.

3° I modi sono approvati a maggioranza assoluta dei Padri Sinodali che fanno parte del Circolo Minore presenti alla votazione e quindi trasmessi alla Segreteria Generale con l’indicazione dei voti favorevoli e contrari.

§ 2.

1° Prima della ripresa delle Congregazioni Generali, i Membri del Circolo Minore votano la Relazione elaborata dal Relatore.

2° I voti sulla Relazione sono espressi con la formula placetnon placet.

3° La Relazione è approvata a maggioranza assoluta dei Padri Sinodali che fanno parte del Circolo Minore presenti alla votazione e quindi trasmessa alla Segreteria Generale.

§ 3.

Al momento stabilito dal Presidente Delegato, i Relatori, a nome dei Membri di ciascun Circolo Minore, leggono in Congregazione Generale la Relazione.

§ 4.

Al termine della lettura delle Relazioni dei Circoli Minori in Congregazione Generale, il Presidente Delegato può dare facoltà di intervento ai Padri Sinodali che ritenessero necessario apportare integrazioni, emendamenti o spiegazioni circa il contenuto delle Relazioni.

§ 5.

Dopo la presentazione in Congregazione Generale, è facoltà del Presidente Delegato promuovere in Aula una discussione sulle proposte dei Circoli Minori.

Capitolo III. Il Documento finale

Art. 33

Elaborazione e presentazione del progetto del Documento finale

§ 1.

Tenendo conto degli interventi dei Padri in aula e dei modi approvati dai Circoli Minori, il Relatore Generale, con l’aiuto del Segretario Speciale, opportunamente affiancato dagli Esperti, presiede all’elaborazione del progetto del Documento finale del Sinodo.

§ 2.

Compete alla Commissione per l’elaborazione del Documento finale emendare e approvare il progetto del Documento finale. I voti sono espressi con la formula placet, non placet. Il progetto è approvato a maggioranza assoluta.

§ 3.

Compete al Relatore Generale presentare ai Padri Sinodali il progetto del Documento finale.

Art. 34

Discussione del progetto del Documento finale

§ 1.

Dopo che i Padri Sinodali hanno avuto un congruo tempo per l’esame del progetto del Documento finale, ha luogo il dibattito in aula.

§ 2.

Il Presidente Delegato, secondo la lista predisposta dalla Segreteria Generale, invita a parlare i Membri che ne hanno fatto richiesta.

§ 3.

I Padri possono presentare alla Segreteria Generale i modi al progetto del Documento finale che giudicano necessari. Nulla impedisce che più Padri si uniscano per la presentazione dei modi.

Art. 35

Elaborazione, presentazione e votazione del Documento finale

§ 1.

Tenendo conto dei modi presentati, il Relatore Generale, con l’aiuto del Segretario Speciale e degli altri Membri della Commissione per la redazione del Documento finale, appronta il testo del Documento finale.

§ 2.

Compete al Relatore Generale presentare ai Padri Sinodali il Documento finale.

§ 3.

I voti sul Documento finale sono espressi a scrutinio segreto con la formula placet, non placet.

§ 4.

Il Documento finale è approvato dai due terzi dei Padri Sinodali presenti alla votazione.

§ 5.

Una volta approvato, il Documento finale è offerto al Romano Pontefice, a norma dell’art. 18 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio.

Capitolo IV. Adempimenti finali

Art. 36

Stesura della Relazione sui lavori del Sinodo

§ 1.

Al termine dei lavori dell’Assemblea, a cura del Segretario Generale si redige una Relazione, nella quale vengono descritti i lavori svolti sull’argomento o sugli argomenti esaminati e si presentano le conclusioni raggiunte dai Padri.

§ 2.

Tale Relazione è presentata dal Segretario Generale al Romano Pontefice.

Disposizione finale

La Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi, a norma dell’art. 26 della Costituzione Apostolica Episcopalis communio, ha approvato la presente Istruzione, disponendo che essa entri in vigore il giorno 1 ottobre 2018 con la pubblicazione su L’Osservatore Romano.

 

Dato a Roma, dalla Sede della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi, il 1 ottobre 2018.

 

Lorenzo Card. Baldisseri

Segretario Generale

+ Fabio Fabene

Vescovo titolare di Montefiascone

Sottosegretario

 [Testo originale: Italiano]